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OPINIONE
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Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
LEGGE 16 gennaio 2003,
n.3
(G.U. n. 15 del 20-1-2003- Suppl.
Ordinario n.5)
La Camera dei deputati ed Senato
della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente
legge:
Art.
1.
(Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e
delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione)
1. E' istituito l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della
corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica
amministrazione, di seguito denominato "Alto Commissario", alla
diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa annua massima
di 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002.
3. Il Governo adotta, su proposta del Ministro per la funzione pubblica,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare la composizione
e le funzioni dell'Alto Commissario, al fine di garantirne l'autonomia
e l'efficacia operativa.
4. L'Alto Commissario svolge le proprie funzioni nell'osservanza dei seguenti
principi fondamentali:
a) principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione amministrativa,
salvo i casi di legittima opposizione del segreto;
b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni;
c) facolta' di esercitare le proprie funzioni d'ufficio o su istanza delle
pubbliche amministrazioni;
d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri,
che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere;
e) supporto di un ufficio composto da dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti,
il cui servizio presso il medesimo ufficio e' equiparato ad ogni effetto
di legge a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza;
f) obbligo di rapporto all'autorita' giudiziaria e alla Corte dei conti
nei casi previsti dalla legge;
g) rispetto delle competenze regionali e delle province autonome di Trento
e di Bolzano.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 582.000
euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
2.
(Commissione per le adozioni internazionali)
1. All'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito
dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La Commissione e' composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella
persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero
di un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;
g) un rappresentante del Ministero della salute;
h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale,
almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari";
b) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente
rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo,
ai componenti della Commissione, previsti dal medesimo articolo 38 della
citata legge n. 184 del 1983 nel testo vigente anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. Le spese per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori
e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja
il 29 maggio 1993, previste dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998,
n. 476, pari a 6.817.231,07 euro, iscritte nell'unita' previsionale di
base 3.1.5.1 "Fondo per le politiche sociali" dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono trasferite
all'unita' previsionale di base 3.1.5.2 "Presidenza del Consiglio
dei ministri" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze, con esclusione della quota di minori entrate, pari a
1.549.370,70 euro, recate dall'articolo 39-quater della legge 4 maggio
1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della citata legge n. 476 del
1998, e dall'articolo 4 della medesima legge n. 476 del 1998.
Art.
3.
(Soppressione dell'Agenzia per il servizio civile.
Modifica all'articolo 10 della legge n. 230 del 1998)
1. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, sono abrogati.
2. L'articolo 10, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' sostituito
dal seguente:
"3. La Consulta nazionale per il servizio civile e' composta da non
piu' di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra
rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati,
che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale
ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonche' tra rappresentanti
degli obiettori di coscienza e dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni
pubbliche coinvolte".
3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
Art.
4.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di
formazione del personale delle pubbliche amministrazioni)
1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - (Formazione del personale). - 1. Le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle universita' e degli
enti di ricerca, nell'ambito delle attivita' di gestione delle risorse
umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione
del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo,
tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in
relazione agli obiettivi, nonche' della programmazione delle assunzioni
e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica
gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle,
a tale scopo, disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne,
di quelle statali e comunitarie, nonche' le metodologie formative da adottare
in riferimento ai diversi destinatari.
2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche'
gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di
ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini
informativi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori
interventi in materia di formazione del personale, dettati da esigenze
sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente comunicati
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze indicando gli obiettivi
e le risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti
interventi formativi si da' corso qualora, entro un mese dalla comunicazione,
non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo
con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie relativamente agli
interventi di formazione connessi all'uso delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione".
Art.
5.
(Modifiche all'articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000)
1. All'articolo 102 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel
comma 2, le parole: "da due esperti" sono sostituite dalle seguenti:
"da tre esperti".
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente
rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo,
ai componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia autonoma per
la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, previsti dal
medesimo articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art.
6.
(Servizi dei beni culturali)
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998,
n. 368, alla lettera b-bis), introdotta dall'articolo 33 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, le parole: ", i livelli retributivi minimi
per il personale, a prescindere dal contratto di impiego" sono soppresse.
Art.
7.
(Disposizioni in materia di mobilita' del personale delle pubbliche amministrazioni)
1. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
inserito il seguente:
"Art. 34-bis. - (Disposizioni in materia di mobilita' del personale).
- 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con
esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi
compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le
procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti
di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione
per i quali si intende bandire il concorso nonche', se necessario, le
funzioni e le eventuali specifiche idoneita' richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e
le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3,
provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il
personale collocato in disponibilita' ai sensi degli articoli 33 e 34,
ovvero interessato ai processi di mobilita' previsti dalle leggi e dai
contratti collettivi. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata
l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni
che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le
informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni
dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni
che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto
dall'articolo 34, comma 2, nonche' collocato in disponibilita' in forza
di specifiche disposizioni normative.
3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione
del personale assegnato ai sensi del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al
comma 1, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le
posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale
ai sensi del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle
di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni".
2. All'articolo 17, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, dopo
le parole: "legge 19 maggio 1986, n. 224," sono inserite le
seguenti: "nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,".
3. All'articolo 18, comma 9, secondo periodo, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, dopo
le parole: "per le amministrazioni statali" sono inserite le
seguenti: "e per gli uffici territoriali del Governo".
4. All'articolo 43, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica quanto disposto
dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
Art.
8.
(Contratti individuali dei dirigenti incaricati presso i collegi di revisione
degli enti pubblici)
1. Alla stipula dei contratti individuali con i dirigenti incaricati presso
i collegi di revisione degli enti pubblici ai sensi dell'articolo 19,
comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, provvedono le amministrazioni dello Stato nel cui interesse
l'incarico viene svolto.
Art.
9.
(Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici)
1. A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in
materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalita' e i criteri
con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili,
nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del
medesimo comparto di contrattazione.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
alle finalita' del presente capo secondo le rispettive competenze previste
dai relativi statuti e dalle norme di attuazione.
Art.
10.
(Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri)
1. Al fine di conseguire risparmi di spesa prevenendo contenzioso giurisdizionale,
il personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri
in base alle procedure di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, che,
alla data di entrata in vigore della medesima legge, risulti essere in
possesso dei requisiti indicati all'articolo 38, comma 4, della citata
legge, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giurisdizionale, puo'
essere inquadrato, a domanda e qualora superi l'apposito esame-colloquio,
nelle posizioni corrispondenti a quelle conseguite, a seguito della definizione
di ricorsi esperiti avverso gli atti di inquadramento, da dipendenti dei
medesimi ruoli in possesso degli stessi requisiti.
Tale inquadramento decorre, ai fini giuridici, dalla data di entrata in
vigore della citata legge n. 400 del 1988, e, ai fini economici, dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 427.000 euro per l'anno 2002
e 437.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
Art.
11.
(Codice unico di progetto degli investimenti pubblici)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, per le finalita' di cui all'articolo
1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per
la funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici,
ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche' ogni progetto in
corso di attuazione alla predetta data, e' dotato di un "Codice unico
di progetto", che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori
richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina
le modalita' e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.
Art.
12.
(Personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
al personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo gia' in servizio
alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1996, n. 665, si
applicano le disposizioni previste dagli articoli 30 e 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art.
13.
(Modifica all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8)
1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni,
dopo il comma 2-octies e' aggiunto il seguente:
"2-nonies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono stabilite le modalita'
di corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della commissione
centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti di segreteria
e di istruttoria alle riunioni della medesima commissione. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di
42.000 euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero".
Art.
14.
(Disposizione correttiva concernente la compatibilita' della spesa in
materia di contrattazione collettiva integrativa)
1. All'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
introdotto dall'articolo 17, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, qualora dai contratti
integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di
bilancio delle amministazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
40, comma 3".
Capo II
NORME DI SEMPLIFICAZIONE
Art. 15
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445)
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:
"Art. 19-bis.(L). (Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva)
- 1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', di cui all'articolo
19, che attesta la conformita' all'originale di una copia di un atto o
di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione,
di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve
obbligatoriamente essere conservato dai privati, puo' essere apposta in
calce alla copia stessa";
b) dopo l'articolo 77 e' inserito il seguente:
"Art. 77-bis.(L). (Applicazione di norme) - 1. Le disposizioni in
materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si
applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione
o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di
aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilita',
di servizi e di forniture, ancorche' regolate da norme speciali, salvo
che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78".
Capo III
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTI LOCALI Art. 16
(Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle
disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali)
1. Dopo l'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'
inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - (Sanzioni amministrative) - 1. Salvo diversa disposizione
di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali
e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro
a 500 euro.
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa e' individuato
ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689".
Capo IV
NORME IN MATERIA
DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA Art. 17
(Gestione di fondi)
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca affida
alla Cassa depositi e prestiti la gestione dei fondi relativi alla realizzazione
di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14
novembre 2000, n. 338, corrispondendo a favore della stessa una commissione
sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita
dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze.
Art.
18.
(Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297)
1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo il numero 2) e' inserito
il seguente:
"2-bis) le attivita' di assistenza a soggetti individuali, assimilati
e associati ai fini della predisposizione di progetti da presentare nell'ambito
degli interventi previsti da programmi dell'Unione europea;";
b) all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole:
"dottorato di ricerca" sono inserite le seguenti: ", nonche'
ad assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449,";
c) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: "Restano valide fino
alla scadenza" sono inserite le seguenti: ", integrate per quanto
necessario ai fini della gestione di tutti gli interventi di cui al presente
decreto,";
d) all'articolo 9, comma 3, le parole: "fatto salvo che per la gestione
dei contratti stipulati entro la medesima data" sono sostituite dalle
seguenti: "fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati,
nonche' per le attivita' istruttorie e gestionali di natura economico-finanziaria,
comprese la stipula e la gestione dei contratti, relativamente alle domande
di agevolazione presentate fino alla data del 31 dicembre 1999 ai sensi
degli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 11 del decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997,
degli articoli da 8 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive
modificazioni, dell'articolo 11 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive
modificazioni, limitatamente alle domande presentate nell'esercizio 1997,
dell'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni,
con esclusivo riferimento all'esercizio 1998, nonche' per la completa
dismissione della propria quota di partecipazione al capitale delle societa'
di ricerca istituite ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera d),
della citata legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni".
Art.
19.
(Disposizioni in materia di enti pubblici di ricerca, ENEA, ISS, ISPESL
e ASI)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 4, comma 5, della legge
19 ottobre 1999, n. 370, si applicano anche nei confronti degli enti di
ricerca, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA),
dell'Istituto superiore di sanita' (ISS), dell'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e dell'Agenzia spaziale
italiana (ASI).
2. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, e successive modificazioni, concernente la concessione di
anticipazioni da parte del Ministero degli affari esteri sui finanziamenti
erogati per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo
alle universita', sono applicate anche a favore degli enti di ricerca,
dell'ENEA, dell'ISS, dell'ISPESL e dell'ASI.
Art.
20.
(Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale delle ricerche)
1. In deroga alle disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720, i
trasferimenti disposti dal Consiglio nazionale delle ricerche in favore
dei propri istituti o di altre strutture fornite di autonomia contabile
e di bilancio sono accreditati su appositi conti bancari ad essi intestati
presso l'Istituto incaricato del servizio di cassa. Il Consiglio nazionale
delle ricerche provvede a tali trasferimenti in relazione all'oggettivo
fabbisogno di liquidita' dei suddetti istituti o strutture.
Art.
21.
(Disposizioni in materia di ricerca industriale)
1. Al fine di rendere possibile l'attivazione di tutti gli strumenti di
intervento nel settore della ricerca industriale previsti dal decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, e di garantire
altresi' il necessario sostegno finanziario ai progetti di ricerca o formazione
presentati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del
19 novembre 1997, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli
da 1 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni,
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato,
nell'ambito delle direttive per la ripartizione del Fondo per le agevolazioni
alla ricerca di cui all'articolo 6, comma 4, del citato decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 297, a riservare annualmente una quota non inferiore
al 30 per cento delle complessive disponibilita' del Fondo stesso alla
copertura degli oneri derivanti dai progetti di cui alla medesima legge
n. 46 del 1982, e successive modificazioni.
Art.
22.
(Disposizione interpretativa)
1. Il comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2001, n.
402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1,
si interpreta nel senso che i diplomi di assistente sociale validi ai
fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli
altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono
i diplomi universitari di assistente sociale.
Art.
23.
(Contributo per le iniziative del Comitato italiano per il 2002 Anno Internazionale
delle Montagne e collaborazione dell'Istituto nazionale per la ricerca
scientifica e tecnologica sulla montagna)
1. Per concorrere al finanziamento delle attivita' e iniziative connesse
alla celebrazione dell'Anno Internazionale delle Montagne, e' attribuito
un contributo speciale di 2 milioni di euro, per l'anno 2002, in favore
del "Comitato italiano per il 2002 - Anno Internazionale delle Montagne".
Per lo svolgimento dei suoi compiti il Comitato puo' avvalersi della collaborazione
dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla
montagna.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato
in 2 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo V
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI AFFARI ESTERI Art. 24
(Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio
dei passaporti)
1. La lettera b) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185,
e' sostituita dalla seguente:
"b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione
del giudice tutelare; l'autorizzazione non e' necessaria quando il richiedente
abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della
potesta' sul figlio;".
2. All'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente:
"Il passaporto ordinario e' valido per dieci anni";
b) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un periodo inferiore
a dieci anni, puo' essere rinnovato, anche prima della scadenza, per periodi
complessivamente non superiori a dieci anni dalla data del rilascio";
c) il quarto comma e' abrogato.
3. L'articolo 28 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e' abrogato.
4. La disposizione di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo
17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, come sostituito dalla lettera
a) del comma 2 del presente articolo, si applica ai passaporti ordinari
rilasciati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
Art.
25.
(Funzionamento dell'Ufficio dell'Autorita' nazionale per l'attuazione
della legge sulla proibizione delle armi chimiche)
1. Gli incarichi di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 18 novembre
1995, n. 496, e successive modificazioni, conferiti agli esperti nominati
ai sensi della medesima disposizione, possono essere rinnovati anche dopo
la scadenza del primo rinnovo, per la durata di due anni, prorogabile
per un periodo ulteriore di due anni.
Art.
26.
(Costituzione e partecipazione italiana ad associazioni e fondazioni in
Italia e all'estero)
1. Il Ministero degli affari esteri puo', anche attraverso gli istituti
di cultura all'estero, acquisito il parere della Commissione nazionale
per la promozione della cultura italiana all'estero di cui all'articolo
4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, costituire o partecipare, d'intesa
con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio destinati agli interventi di promozione culturale
all'estero, ad associazioni o fondazioni in Italia e all'estero, finanziate
da soggetti privati o enti pubblici con propri apporti di capitale, per
la realizzazione di grandi progetti di promozione e cooperazione culturale,
nonche' di diffusione e promozione della lingua italiana e delle tradizioni
e culture locali. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni e
fondazioni devono prevedere che, in caso di estinzione o scioglimento,
il Ministero degli affari esteri partecipa alla divisione dell'attivo
patrimoniale in relazione ai propri conferimenti.
2. Il Governo riferisce sulle iniziative assunte in conformita' alle disposizioni
del presente articolo nella relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo
3, comma 1, lettera g), della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
Capo VI
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI INNOVAZIONE Art. 27
(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione)
1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicita' dell'azione
amministrativa, nonche' di modernizzazione e sviluppo del Paese, il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie, nell'attivita' di coordinamento e di
valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati
dalle amministrazioni per lo sviluppo dei sistemi informativi, sostiene
progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente
interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere
intersettoriale, con finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del
Fondo di cui al comma 2; puo' inoltre promuovere e finanziare progetti
del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie con le medesime caratteristiche.
2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la societa' dell'informazione,
individua i progetti di cui al comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti
necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento
relativo e' istituito il "Fondo di finanziamento per i progetti strategici
nel settore informatico", iscritto in una apposita unita' previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
3. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 e' autorizzata la
spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.000 euro per l'anno 2003
e 77.469.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 7, lettera b), secondo periodo,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate al finanziamento dei progetti
innovativi nel settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma
2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata
e riassegnate al Fondo medesimo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
6. A decorrere dall'anno 2005, l'autorizzazione di spesa puo' essere rifinanziata
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni.
7. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie assicura il raccordo
con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni
che riguardano l'ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche
amministrazioni.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono emanati uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 117, sesto
comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme
necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle
imprese, anche con l'intervento dei privati, nel rispetto dei principi
di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei provvedimenti gia' adottati;
b) diffusione e uso della carta nazionale dei servizi;
c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche;
d) ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica amministrazione
per l'approvvigionamento di beni e servizi, potenziando i servizi forniti
dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la CONSIP Spa (concessionaria
servizi informativi pubblici);
e) estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche
amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati;
f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella contabilita'
e nella tesoreria;
g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;
h) impiego della telematica nelle attivita' di formazione dei dipendenti
pubblici;
i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte
dell'interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta congiunta
dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
10. All'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda
i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione
dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e del
Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio
1997, n. 127, nonche' all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione
tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione
e del Centro tecnico; subentra altresi' nelle funzioni gia' svolte dai
predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al Ministro
per l'innovazione e le tecnologie";
b) al comma 7, lettera b), dopo le parole: "pubblica amministrazione
(AIPA)" sono inserite le seguenti: ", fino alla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al comma 6".
Capo VII
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI DIFESA E DI PUBBLICA SICUREZZA Art. 28
(Modifiche all'allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997,
n. 464, e successive modificazioni, concernente la riforma strutturale
delle Forze armate)
1. Al numero 4 dell'allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre
1997, n. 464, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le funzioni in materia di attribuzione degli stipendi agli
ufficiali, di cui all'articolo 3, secondo comma, del testo unico di cui
al regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, come sostituito dalla legge
26 febbraio 1960, n. 165, nonche' quelle in materia di cessazione dal
servizio, attribuzione e liquidazione del trattamento normale di quiescenza
del personale militare e di collocamento a riposo per eta' e liquidazione
del trattamento normale di quiescenza del personale civile di cui all'articolo
2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio
1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 13 luglio 1976, gia'
conferite ai comandanti di regione militare, sono attribuite all'Ispettore
logistico dell'Esercito, che le esplica anche a mezzo delega".
Art.
29.
(Disposizioni in materia di acquisti all'estero di materiali per l'Amministrazione
della difesa)
1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"1-ter. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per gli acquisti
eseguiti all'estero dall'Amministrazione della difesa, relativi a macchinari,
strumenti e oggetti di precisione che possono essere forniti, con i requisiti
tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da ditte straniere.
Per tali acquisti possono essere concesse anticipazioni di importo non
superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale,
previa costituzione di idonea garanzia".
Art.
30.
(Modifiche all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204)
1. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sono aggiunte, in
fine, le seguenti lettere:
"f-bis) dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in conseguenza
di eventi bellici che hanno interessato anche gli Stati preunitari a decorrere
dal 4 marzo 1848;
f-ter) dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni di
pace".
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa annua massima
di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000
euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
Art.
31.
(Differimento di termine)
1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 novembre
2000, n. 331, per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, e' differito fino al 31 luglio 2003.
Art.
32.
(Assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo ufficiali delle
Forze armate)
1. Il Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia ha sede a Roma ed
e', a tutti gli effetti, inserito nell'ambito degli uffici di organizzazione
del Ministero della difesa.
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'organizzazione
del Circolo di cui al comma 1. Ad esso e' destinato personale militare
e civile nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa.
Per il funzionamento sono utilizzate le risorse derivanti dalle quote
obbligatoriamente versate mensilmente dagli ufficiali, l'ammontare delle
quali e' stabilito annualmente dal Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' gli eventuali contributi
finanziari e strumentali forniti dal Ministero della difesa nell'ambito
degli stanziamenti ordinari di bilancio.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e'
abrogato il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111.
4. Le attivita' sociali e di rappresentanza espletate dal Circolo ufficiali
delle Forze armate di Italia non sono considerate commerciali ai sensi
dell'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
5. All'onere derivante dal comma 4, pari a 10.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della difesa.
Art.
33.
(Alloggi di servizio)
1. Per sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi internazionali
operanti nel territorio nazionale e' facolta' dell'Amministrazione della
difesa assegnare temporaneamente gli alloggi di cui alla legge 18 agosto
1978, n. 497, alle medesime condizioni ivi previste e fatte salve le prioritarie
esigenze delle Forze armate nazionali, a personale appartenente a Forze
armate estere impiegato presso i predetti comandi.
Art.
34.
(Beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale)
1. Le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai
figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico
qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze
di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per
effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento
di attivita' operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi.
2. Le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia per cure relative a ferite e lesioni riportate nello
svolgimento di attivita' operative sono anticipate dall'Amministrazione
di competenza, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalita',
su richiesta del Comandante di Corpo o del funzionario responsabile.
Art.
35.
(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313)
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo
le parole: "Corpo nazionale dei vigili del fuoco," sono inserite
le seguenti: "o del Cassiere del Ministero dell'interno, comunque".
Art.
36.
(Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.
53)
1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001,
n. 53, le parole: "fatta salva la decorrenza a tutti gli effetti"
sono sostituite dalle seguenti: "fatta salva la decorrenza economica".
Art.
37.
(Disposizioni a favore dei congiunti del personale delle Forze di polizia
e dell'Arma dei carabinieri)
1. All'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della Polizia
di Stato che espleta funzioni di polizia, e successive modificazioni,
ed all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 337, recante ordinamento del personale della Polizia
di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, e successive
modificazioni, dopo le parole: "a causa di azioni criminose di cui
all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,"
sono inserite le seguenti:
"ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
di servizi di polizia o di soccorso pubblico".
2. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198, e successive modificazioni, dopo le parole: "a causa delle azioni
criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388," sono inserite le seguenti: "ovvero per effetto di ferite
o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso
pubblico".
Art.
38.
(Disposizioni a favore dei congiunti del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco)
1. Possono essere assunti, a domanda, nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, previo superamento del corso per vigile permanente in prova e nei
profili professionali del settore dei servizi amministrativi, tecnici
e informatici, fino alla posizione economica B1, il coniuge o un figlio
o un fratello convivente del personale appartenente al Corpo nazionale,
deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio, per effetto di
ferite o lesioni riportate nel corso di eventi verificatisi a decorrere
dal 1º gennaio 1999, nell'espletamento delle attivita' istituzionali,
purche' siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso e nel limite
delle vacanze organiche. Per l'accesso ai profili professionali del settore
dei servizi amministrativi, tecnici e informatici, fino alla posizione
economica B1, restano comunque ferme le ulteriori disposizioni vigenti
in materia.
Art.
39.
(Convenzioni in materia di sicurezza)
1. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per
il potenziamento dell'attivita' di prevenzione, il Dipartimento della
pubblica sicurezza puo' stipulare convenzioni con soggetti pubblici e
privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti,
servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica.
2. La contribuzione puo' consistere nella fornitura dei mezzi, attrezzature,
locali, nella corresponsione dei costi aggiuntivi sostenuti dal Ministero
dell'interno, nella corresponsione al personale impiegato di indennita'
commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi o determinate con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni
sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale.
3. Per le convenzioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni
dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
4. L'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232, non si applica alle
convenzioni stipulate in attuazione del presente articolo.
Art.
40.
(Revisione delle sanzioni disciplinari per il personale della Polizia
di Stato e regolamentazione dei relativi procedimenti)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per aggiornare
le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1981, n. 737, recante sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione
di pubblica sicurezza e la regolamentazione dei relativi procedimenti,
con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) esclusione del richiamo orale dal novero delle sanzioni;
b) esclusione della sanzione della deplorazione, ripartendo le fattispecie
fra le sanzioni della pena pecuniaria, aumentata in misura non superiore
al doppio, e della sospensione dal servizio;
c) conseguente rideterminazione delle fattispecie per le quali una sanzione
disciplinare puo' essere inflitta, anche in relazione alla mutata articolazione
del trattamento economico e tenuto conto delle specifiche esigenze disciplinari;
d) adeguamento delle disposizioni concernenti la sospensione cautelare
dal servizio e la destituzione con riguardo alle vigenti disposizioni
processuali penali ed a quelle della legge 27 marzo 2001, n. 97;
e) rideterminazione degli organi competenti ad irrogare la sanzione, a
decidere in sede di riesame ed a svolgere gli accertamenti necessari in
relazione alla mutata disciplina delle articolazioni dirigenziali della
Polizia di Stato e delle rispettive competenze, nonche' di quelle del
Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
f) aggiornamento delle disposizioni concernenti il procedimento disciplinare,
con criteri di semplificazione e accelerazione delle procedure, prevedendo,
per le sanzioni piu' gravi della pena pecuniaria, un procedimento in contraddittorio
davanti ad un organo collegiale, con distinzione dei ruoli fra l'organo
che sostiene la contestazione e la difesa, nonche' la rideterminazione,
con le medesime finalita' di semplificazione e accelerazione dei procedimenti,
della composizione degli organi collegiali, anche relativamente alla partecipazione
sindacale;
g) previsione dei casi, delle modalita' e degli effetti della riapertura
del procedimento disciplinare, nonche' della riabilitazione;
h) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie anche per i procedimenti
pendenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
al presente comma.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 possono anche prevedere l'abrogazione
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981, previa
riproduzione delle disposizioni ivi contenute coerenti con i principi
ed i criteri di cui al medesimo comma 1.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi
alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del
personale della Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi
venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti
entro il termine, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
4. Disposizioni correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1,
nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi, nonche' delle procedure
stabiliti dal presente articolo, possono essere adottate, con uno o piu'
decreti legislativi, entro il 31 dicembre 2003.
Capo VIII
DISPOSIZIONI
IN MATERIADI COMUNICAZIONI Art. 41
(Tecnologie delle comunicazioni)
1. Nell'ambito dell'attivita' del Ministero delle comunicazioni nel campo
dello sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione,
nonche' della sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni,
l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione,
organo tecnico-scientifico del Ministero delle comunicazioni, continua
a svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni
con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste
e delle comunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di
certificazione e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione
del personale del Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private
sulla base dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1º
dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio
1994, n. 71. Presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione opera la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni
ai sensi del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive modificazioni.
2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei compiti di cui al comma
1, all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione
e' attribuita autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile
nei limiti stabiliti dalla legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve
per effettuare attivita' di ricerca sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero
delle comunicazioni - centro di responsabilita' amministrativa "Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione"
e destinati all'espletamento delle attivita' di ricerca. L'Istituto e'
sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo
3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni,
e al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero delle comunicazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore
tecnico delle poste e delle telecomunicazioni acquista la denominazione
di Consiglio superiore delle comunicazioni ed assume tra le proprie attribuzioni
quelle riconosciute in base all'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio
1997, n. 249, al Forum permanente per le comunicazioni, che e' conseguentemente
soppresso e nella cui dotazione finanziaria il Consiglio succede.
Trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i componenti del Consiglio cessano dalla carica. Il Consiglio superiore
delle comunicazioni e' organo consultivo del Ministero delle comunicazioni
con compiti di proposta nei settori di competenza del Ministero. Con regolamento
da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordinamento del
Consiglio.
4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi
periferici, esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili
con la salute umana anche a supporto degli organi indicati dall'articolo
14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del
Ministero della salute.
5. La Fondazione Ugo Bordoni e' riconosciuta istituzione privata di alta
cultura ed e' sottoposta alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni.
La Fondazione elabora e propone strategie di sviluppo del settore delle
comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali
competenti, coadiuva operativamente il Ministero delle comunicazioni nella
soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere
tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse
alle attivita' del Ministero. Al finanziamento della Fondazione lo Stato
contribuisce mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle
attivita' di ricerca. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza soluzione di
continuita', rimanendo confermato, il regime convenzionale tra il Ministero
delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato
in data 7 marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche prestazioni
relative alle attivita' di collaborazione e la regolazione dei conseguenti
rapporti. Nell'interesse generale alla tutela dell'ambiente e della salute
pubblica, la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresi' la rete di monitoraggio
dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale, a valere sui
fondi di cui all'articolo 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo
le modalita' stabilite da apposita convenzione.
6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo
Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attivita' indicate al comma
5. I dipendenti della Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova
organizzazione, e comunque fino ad un massimo di 80 unita', possono chiedere
di essere immessi, anche in soprannumero, nel ruolo dell'Istituto superiore
delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del Ministero
delle comunicazioni, al quale accedono con procedure concorsuali, secondo
criteri e modalita' da definire con decreto del Ministro delle comunicazioni,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
Al loro inquadramento si provvede nei posti e con le qualifiche professionali
analoghe a quelle rivestite. Al personale immesso compete il trattamento
economico spettante agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente
e' inquadrato, senza tenere conto dell'anzianita' giuridica ed economica
maturata con il precedente rapporto. Per le finalita' di cui al presente
comma, e' autorizzata la spesa annua massima di 4.648.000 euro a decorrere
dall'anno 2002, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che hanno presentato
domanda di inquadramento possono essere mantenuti in servizio presso la
Fondazione fino al completamento delle procedure concorsuali.
7. Al fine di incentivare lo sviluppo della radiodiffusione televisiva
in tecnica digitale su frequenze terrestri, in aggiunta a quanto gia'
previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il Ministero delle comunicazioni promuove
attivita' di sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri
e di servizi interattivi, con particolare riguardo alle applicazioni di
carattere innovativo nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione
tra i cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi della riserva
di frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettera d), della legge 31
luglio 1997, n. 249. Tali attivita' sono realizzate, sotto la vigilanza
del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione Ugo Bordoni
attraverso convenzioni da stipulare tra la medesima Fondazione e soggetti
abilitati alla sperimentazione ai sensi del citato decreto-legge n. 5
del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001, e
della deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, sulla base di progetti
da questi presentati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento
previsto dall'articolo 29 della citata deliberazione n. 435/01/CONS, per
le predette attivita' di sperimentazione sono utilizzate, su base non
interferenziale, le frequenze libere o disponibili.
8. All'articolo 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo
le parole: "sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni"
sono aggiunte le seguenti: "che esercita la vigilanza e il controllo
sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni".
9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale
che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino debitrici
per canoni di concessione per l'esercizio di attivita' di radiodiffusione
dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria posizione
debitoria, senza applicazione di interessi, mediante pagamento di quanto
dovuto, da effettuarsi entro novanta giorni dalla comunicazione alle interessate
da parte del Ministero delle comunicazioni, in un'unica soluzione se l'importo
e' inferiore ad euro 5.000, ovvero in un numero massimo di cinque rate
mensili di ammontare non inferiore ad euro 2.000, con scadenza a partire
dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione,
se l'importo e' pari o superiore ad euro 5.000.
Capo IX
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE Art. 42
(Delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico in fondazioni)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro della
salute, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per
il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 269, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalita' e le condizioni
attraverso le quali il Ministro della salute, d'intesa con la regione
interessata, possa trasformare gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto pubblico, esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, in fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla
partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza
del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze,
ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi;
b) prevedere che i nuovi enti adeguino la propria organizzazione al principio
di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, e
gestione e attuazione dall'altro, garantendo, nell'organo di indirizzo,
composto dal consiglio di amministrazione e dal presidente eletto dal
consiglio di amministrazione, la presenza maggioritaria di membri designati
dalle istituzioni pubbliche, Ministero della salute, regioni e comuni,
con rappresentanza paritetica del Ministero della salute e della regione
interessata, e assicurando che la scelta di tutti i componenti del consiglio
sia effettuata sulla base di idonei requisiti di professionalita' e onorabilita',
periodicamente verificati; dell'organo di gestione fanno parte il direttore
generale-amministratore delegato, nominato dal consiglio di amministrazione,
e il direttore scientifico responsabile della ricerca, nominato dal Ministero
della salute, sentita la regione interessata;
c) trasferire ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti
attivi e passivi e il personale degli istituti trasformati.
Il personale gia' in servizio all'atto della trasformazione puo' optare
per un contratto di lavoro di diritto privato, fermi restando, in ogni
caso, i diritti acquisiti;
d) individuare, nel rispetto della programmazione regionale, misure idonee
di collegamento e sinergia con le altre strutture di ricerca e di assistenza
sanitaria, pubbliche e private, e con le universita', al fine di elaborare
e attuare programmi comuni di ricerca, assistenza e formazione;
e) prevedere strumenti che valorizzino e tutelino la proprieta' dei risultati
scientifici, ivi comprese la costituzione e la partecipazione ad organismi
ed enti privati, anche aventi scopo di lucro, operanti nel settore della
ricerca biomedica e dell'industria, con modalita' atte a salvaguardare
la natura no-profit delle fondazioni;
f) prevedere che il Ministro della salute assegni a ciascuna fondazione,
o a fondazioni aggregate a rete, diversi e specifici progetti finalizzati
di ricerca, anche fra quelli proposti dalla comunita' scientifica, sulla
base dei quali aggregare scienziati e ricercatori considerando la necessita'
di garantire la qualita' della ricerca e valorizzando le specificita'
scientifiche gia' esistenti o nelle singole fondazioni ovvero nelle singole
realta' locali;
g) disciplinare le modalita' attraverso le quali applicare i principi
di cui al presente articolo agli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto privato, salvaguardandone l'autonomia giuridico-amministrativa;
h) disciplinare i rapporti di collaborazione con ricercatori e scienziati
su progetti specifici, anche di altri enti e strutture, caratterizzati
da flessibilita' e temporaneita' e prevedere modalita' di incentivazione,
anche attraverso la collaborazione con gli enti di cui alla lettera e);
i) disciplinare le modalita' attraverso le quali le fondazioni, nel rispetto
degli scopi, dei programmi e degli indirizzi deliberati dal consiglio
di amministrazione, possono concedere ad altri soggetti, pubblici e privati,
compiti di gestione, anche di assistenza sanitaria, in funzione della
migliore qualita' e maggiore efficienza del servizio reso;
l) prevedere che le erogazioni liberali da parte di soggetti privati verso
i nuovi enti di diritto privato avvengano in regime di esenzione fiscale;
m) regolamentare i criteri generali per il riconoscimento delle nuove
fondazioni e le ipotesi e i procedimenti per la revisione e la eventuale
revoca dei riconoscimenti gia' concessi, sulla base di una programmazione
nazionale riferita ad ambiti disciplinari specifici secondo criteri di
qualita' ed eccellenza;
n) prevedere, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio in
favore di altri enti pubblici disciplinati dal presente articolo aventi
analoghe finalita';
o) istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, con contestuale soppressione di organi collegiali aventi analoghe
funzioni tecnico-consultive nel settore della ricerca sanitaria, presso
il Ministero della salute un organismo indipendente, con il compito di
sovrintendere alla ricerca biomedica pubblica e privata, composto da esperti
altamente qualificati in ambiti disciplinari diversi, espressione della
comunita' scientifica nazionale e internazionale e delle istituzioni pubbliche
centrali e regionali, con compiti di consulenza e di supporto tecnico;
p) prevedere che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
di diritto pubblico, non trasformati ai sensi della lettera a), adeguino
la propria organizzazione e il proprio funzionamento ai principi, in quanto
applicabili, di cui alle lettere d), e), h) e n), nonche' al principio
di separazione fra funzioni di cui alla lettera b), garantendo che l'organo
di indirizzo sia composto da soggetti designati per la meta' dal Ministro
della salute e per l'altra meta' dal presidente della regione, scelti
sulla base di requisiti di professionalita' e di onorabilita', periodicamente
verificati, e dal presidente dell'istituto, nominato dal Ministro della
salute, e che le funzioni di gestione siano attribuite a un direttore
generale nominato dal consiglio di amministrazione, assicurando comunque
l'autonomia del direttore scientifico, nominato dal Ministro della salute,
sentito il presidente della regione interessata.
2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo acquisisce
il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime
entro quaranta giorni dalla richiesta. Il Governo acquisisce altresi'
il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso
entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dello schema di decreto.
Decorsi inutilmente i termini predetti, il decreto legislativo e' emanato
anche in mancanza dei pareri.
3. L'attuazione della delega di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art.
43.
(Organizzazione a rete di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
dedicati a particolari discipline)
1. Al fine di favorire la ricerca nazionale e internazionale e poter acquisire
risorse anche a livello comunitario, il Ministro della salute, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, individua, con proprio decreto,
l'organizzazione a rete degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico dedicati a particolari discipline.
Art.
44.
(Modifica all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 12)
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, la lettera
d) e' abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, riacquistano efficacia le previsioni di cui agli articoli 46, 47
e 48 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, nel testo vigente prima della data di entrata
in vigore della citata legge n. 12 del 2001.
Art.
45.
(Partecipazione finanziaria dei privati in materia sanitaria)
1. Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria
il Ministero della salute puo' avvalersi anche della partecipazione finanziaria
di qualificate aziende private operanti nei settori commerciali ed economici
nonche' nel settore della comunicazione e dell'informazione, assicurando
alle medesime gli effetti derivanti, in termini di ritorno di immagine,
dal loro coinvolgimento nelle peculiari tematiche di utilita' sociale
dirette alla promozione della salute.
2. Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria,
di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 7 giugno 2000,
n. 150.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri,
le forme, le condizioni e le modalita' della partecipazione di cui al
comma 1, assicurando prioritariamente l'inesistenza di situazioni di conflitto
di interessi, diretto o indiretto, tra i soggetti privati finanziatori
e le finalita' e il contenuto della comunicazione istituzionale di cui
al medesimo comma 1.
Art.
46.
(Semplificazione in materia di sedi farmaceutiche)
1. I farmacisti che gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica
rurale o urbana, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi
sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni, nonche' i farmacisti a cui e' stata attribuita la gestione
provvisoria, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo
1990, n. 48, anche se hanno superato il limite di eta' di cui all'articolo
4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, hanno diritto a conseguire
per una sola volta la titolarita' della farmacia, purche' alla data di
entrata in vigore della presente legge risultino assegnatari della gestione
provvisoria da almeno due anni e non sia stata pubblicata la graduatoria
del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.
2. E' escluso dal beneficio di cui al comma 1 il farmacista che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, abbia gia' trasferito
la titolarita' di altra farmacia da meno di dieci anni ai sensi del quarto
comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonche' il farmacista
che abbia gia' ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie.
3. Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
4. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previste dai commi
1, 2 e 3 e' effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.
Art.
47.
(Istituto superiore di sanita)
1 All'Istituto superiore di sanita' e' estesa dal 1º gennaio 2003
la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 93, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, sostituendosi il Ministro della
salute al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nella
effettuazione del concerto.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 1.136.205
euro annui, si provvede, a decorrere dal 2003, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
48.
(Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della
talassemia)
1. Per l'attivazione di un centro di alta specializzazione per il trattamento
e lo studio della talassemia, con connessa scuola di specializzazione,
rispettivamente destinati, in via prioritaria, a pazienti e medici di
altri Paesi del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, e' autorizzata
la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2002 e di 10.000.000 di euro
per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
2. La sede del centro e della scuola di cui al comma 1 e' individuata
dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, tenuto conto delle esperienze di eccellenza maturate sul
territorio nazionale nella cura e nell'insegnamento riguardanti la talassemia.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato
in 4.000.000 di euro per l'anno 2002 e in 10.000.000 di euro per ciascuno
degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto
a 3.499.666 euro per l'anno 2002, a 3.787.248 euro per l'anno 2003 e a
7.472.168 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero
della salute, e quanto a 500.334 euro per l'anno 2002, a 6.212.752 euro
per l'anno 2003 e a 2.527.832 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo
al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art.
49.
(Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina)
1. Il termine per l'esercizio della delega previsto dall'articolo 3, comma
1, della legge 28 marzo 2001, n. 145, e' differito al 31 luglio 2003.
Art.
50.
(Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, come sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 12 giugno 2001,
n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317,
le parole: "acque minerali e termali," sono soppresse.
Art.
51.
(Tutela della salute dei non fumatori)
1. E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono
essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente
funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla
salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione
ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data
di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento,
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute.
Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori
nonche' i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni
di cui al presente articolo.
3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono
essere adibiti ai non fumatori uno o piu' locali di superficie prevalente
rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta
del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori
luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte
le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente
devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano
le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584,
come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448.
6. Al fine di consentire una adeguata attivita' di informazione, da attivare
d'intesa con le organizzazioni di categoria piu' rappresentative, le disposizioni
di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un
anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.
7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure
per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo
delle sanzioni nonche' l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare
i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto
sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n.
584.
10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo
nei locali delle pubbliche amministrazioni.
Art.
52.
(Modalita' dell'accertamento medico-legale effettuato dal Ministero della
salute)
1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento
del Ministero della sanita', da intendersi ora riferito al Ministero della
salute, dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - (Modalita' dell'accertamento medico-legale effettuato
dal Ministero della salute) - 1. Per la formulazione dei pareri medico-legali
di propria competenza, il Ministero della salute ha facolta' di istituire,
nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, collegi medici con la partecipazione
di esperti universitari od ospedalieri specialisti nelle varie discipline
mediche, nei seguenti casi:
a) quando sia richiesto un parere medico-legale dagli organi giudiziari
o dalle Amministrazioni pubbliche, e sia necessario sottoporre l'interessato
ad esame diretto;
b) quando dagli atti rimessi al Ministero risulti una disparita' di giudizio
tra gli organi competenti;
c) quando negli atti si notino discordanze tra i risultati degli accertamenti
medico-fiscali ed i giudizi diagnostico e medico-legale espressi;
d) quando il giudizio diagnostico sia stato espresso in modo da non permettere
una sicura applicazione delle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto
1950, n. 648, e successive modificazioni.
2. I collegi medici di cui al comma 1 sono composti dal dirigente dell'Ufficio
medico-legale della Direzione generale delle professioni sanitarie e medico-legali,
quale presidente, da un medico del predetto Ufficio, quale relatore, e
da uno o piu' esperti scelti tra medici universitari od ospedalieri.
3. A ciascun esperto, per ogni giornata di seduta, e' corrisposto un compenso
commisurato alle tariffe minime degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche
stabilite dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e vigenti
al momento della prestazione.
4. Per i compensi delle prestazioni degli esperti di cui al comma 3 e'
autorizzata la spesa annua massima di 3.693 euro a decorrere dall'anno
2002.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato
nella misura massima di 3.693 euro annui a decorrere dall'anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Art.
53.
(Contributi straordinari a favore della provincia autonoma di Trento per
lo svolgimento di un servizio di assistenza domiciliare integrata)
1. Alla provincia autonoma di Trento e' assegnato un contributo straordinario
di 2.000.000 di euro per l'anno 2002 e di 4.000.000 di euro per ciascuno
degli anni 2003 e 2004 per lo svolgimento, in via sperimentale, di un
servizio di assistenza domiciliare integrata.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2.000.000
di euro per l'anno 2002 e 4.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003
e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo X
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNODELLA PATERNITA' E DELLA MATERNITA' Art.
54
(Differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive
del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151)
1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole:
"Entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro
due anni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 gennaio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli:
Castelli
LAVORI
PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2122-bis):
Disegno di legge risultante dallo stralcio degli articoli da 21 a 14,
da 16 a 20, da 23 a 28 dell'atto C-2122 deliberato nella seduta del 14
gennaio 2002.
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal
Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica (Frattini) il 14 gennaio
2002.
Assegnato alla commissione I (Affari costituzionali), in sede referente,
il 14 gennaio 2002, con pareri delle commissioni II, III, IV, V, VI, VII,
VIII, IX, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla commissione I, in sede referente, il 24, 30, 31 gennaio
2002; 6, 12, 20, 26, 27 febbraio 2002 e 7 marzo 2002.
Esaminato in aula l'11, 13, 14 marzo 2002, ed approvato il 19 marzo 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1271):
Assegnato alla commissione 1a (Affari costituzionali), in sede referente,
il 21 marzo 2002, con pareri delle commissioni, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a,
8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, della Giunta per gli affari delle Comunita'
europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione 1a, in sede referente, il 10, 11 aprile 2002,
8 maggio 2002, 4, 12, 13, 20, 27 giugno 2002 e 3, 9, 10, 17 luglio 2002.
Relazione presentata il 2 agosto 2002 (atto n. 1271/A - relatore on. Boscetto).
Esaminato in aula il 9, 10, 17, 24 ottobre 2002, ed approvato, con modificazioni,
il 6 novembre 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2122/bis-B):
Assegnato alla commissione I (Affari costituzionali), in sede referente,
l'11 novembre 2002, con pareri delle commissioni II, III, IV, V, VI, VII,
VIII, IX, X, XI, XII e della Commissione parlamenteare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla commissione I, in sede referente, il 27, 28 novembre 2002
e 3, 4, 5 dicembre 2002.
Esaminato in aula il 9, 10 dicembre 2002 ed approvato con modificazioni
l'11 dicembre 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1271-B):
Assegnato alla commissione 1a (Affari costituzionali), in sede referente,
il 13 dicembre 2002, con pareri delle commissioni 5a, 12a e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione 1a, in sede referente, il 17, 18 dicembre
2002.
Esaminato in aula ed approvato il 21 dicembre 2002.

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