|
|
|

OPINIONE
ON LINE
si pone l'obiettivo di essere una guida d'aiuto rivolta a tutti. Una bussola
per navigare in una grande raccolta di indirizzi ed informazioni, con
l'intento di disegnare un percorso comprensibile in una giurisprudenza
sempre più caotica. Le ingiustizie sono sempre in agguato, far valere
i propri diritti non è sempre facile, ma bisogna comunque provarci.
 |
Questo
sito è nato per trattare i problemi che ognuno di noi si
trova ad affrontare nella vita quotidiana. Infatti, la "vita"
di questo sito si sviluppa nel Forum
, dove si può discutere su: scuola, privacy, malasanità,
telecomunicazioni, locazioni, problemi condominiali, contratti,
autovelox, Codice della Strada, delitti contro la Pubblica Amministrazione,
potrete partecipare ai sondaggi e molto altro ancora. Troverete
anche un circolo dove scambiare quattro chiacchere. Insomma, ponete
un quesito e le risposte arriveranno da chi, prima di voi, ha
già subito e risolto il problema. |

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 ottobre 2004, n. 258
Regolamento
concernente le funzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione e il
contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica
amministrazione.
(GU n. 249 del 22-10-2004)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che istituisce l'Alto
Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle
altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare
l'articolo 1, comma 2;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare
l'articolo 9, comma 2;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 7 novembre 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 29 aprile
2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 29 settembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per la funzione pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Competenze e nomina
1.
L'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione
e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione,
di seguito denominato: «Alto Commissario», ha competenza in
materia di prevenzione e contrasto della corruzione e di altre forme di
illecito ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3, di seguito denominata:
«legge», ed opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
avvalendosi di un apposito ufficio, secondo le disposizioni della legge
e del presente regolamento.
2. L'Alto Commissario e' scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi
e contabili con qualifica non inferiore a consigliere, tra gli avvocati
dello Stato appartenenti almeno alla terza classe di stipendio, tra i
gradi generali della dirigenza militare o tra i dirigenti di prima fascia
delle amministrazioni dello Stato ed equiparati.
3. L'Alto Commissario e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri.
4. L'incarico ha durata quinquennale ed e' rinnovabile una sola volta.
Art. 2.
Funzioni
1.
L'Alto Commissario esercita le sue funzioni nell'ambito della pubblica
amministrazione. Le modalita' per l'attuazione del presente regolamento
nei confronti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali
sono definite previa intesa, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L'Alto Commissario puo' disporre:
a) indagini, anche di natura conoscitiva, di iniziativa propria o per
fatti denunciati, con esclusione di quelli oggetto di segnalazioni anonime,
o su richiesta motivata delle amministrazioni, tese ad accertare l'esistenza,
le cause e le concause di fenomeni di corruzione e di illecito o di pericoli
di condizionamento da parte di organizzazioni criminali all'interno della
pubblica amministrazione;
b) elaborazione di analisi e studi sulla adeguatezza e congruita' del
quadro normativo, nonche' delle eventuali misure poste in essere dalle
amministrazioni per prevenire e per fronteggiare l'evolversi dei fenomeni
oggetto di esame;
c) monitoraggio su procedure contrattuali e di spesa e su comportamenti,
e conseguenti atti, da cui possa derivare danno erariale.
3. Nell'espletamento delle funzioni l'Alto Commissario, oltre ad avvalersi
degli uffici e degli organi ispettivi e di verifica delle amministrazioni
pubbliche e dei servizi di controllo interno previsti dal decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, puo' effettuare accertamenti diretti, anche mediante
audizioni, redigendone apposito verbale debitamente sottoscritto, di soggetti
appartenenti alle pubbliche amministrazioni o di privati interessati alle
procedure amministrative o contabili in corso di esame; puo' altresi'
delegare specifici accertamenti a singoli funzionari delle pubbliche amministrazioni
interessate.
4. Qualora sia individuato un responsabile dell'attivita' oggetto di accertamento,
l'Alto Commissario comunica all'interessato l'avvio del procedimento.
L'interessato puo' chiedere di essere ascoltato dall'Alto Commissario
o da un dirigente o da un funzionario da lui delegato; in tale caso dell'audizione
e' redatto apposito verbale debitamente sottoscritto.
5. L'Alto Commissario comunica all'amministrazione interessata le proprie
valutazioni circa l'attivita' esaminata, mettendo a disposizione gli elementi
acquisiti nel corso dell'istruttoria.
6. Per le attivita' di cui al comma 2, lettera c), e comma 4, le amministrazioni
riferiscono all'Alto Commissario in merito al seguito dato alle segnalazioni.
7. La mancata risposta da parte delle amministrazioni alle richieste dell'Alto
Commissario e' da quest'ultimo segnalata al Procuratore della Repubblica
competente per territorio, ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative
di competenza.
Art. 3.
Accesso ai documenti amministrativi ed alle banche dati delle pubbliche
amministrazioni
1.
Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, fermo quanto previsto
dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Alto Commissario accede:
a) ai documenti delle pubbliche amministrazioni, con il limite per il
materiale documentale per il quale operi il segreto di Stato;
b) alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, anche concordando
con queste idonee forme di collegamento telematico.
Art. 4.
Informativa periodica
1.
L'Alto Commissario redige una relazione semestrale per il Presidente del
Consiglio dei Ministri, concernente l'attivita' svolta nel periodo di
riferimento. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente
ai Presidenti delle Camere sul contenuto delle relazioni acquisite.
Art. 5.
Obbligo di denuncia
1.
L'Alto Commissario, nell'esercizio delle sue funzioni, denuncia all'autorita'
giudiziaria i fatti di reato ed alla Corte dei conti, nei casi previsti
dalla legge, i fatti nei quali sia ravvisabile danno erariale.
2. La denuncia non determina la sospensione dell'attivita' di competenza
dell'Alto Commissario.
3. Qualora dagli accertamenti compiuti emergano fatti rilevanti ai fini
della responsabilita' amministrativa e disciplinare dei pubblici dipendenti,
l'Alto Commissario trasmette apposita relazione informativa alle rispettive
amministrazioni, specificando gli eventuali profili di rilievo disciplinare.
Art. 6.
Strutture di supporto
1.
Nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, l'Alto Commissario
si avvale del supporto:
a) di un Vice Commissario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario, scelto tra le categorie
professionali di cui all'articolo 1, comma 2, il quale svolge le funzioni
delegate dall'Alto Commissario e lo sostituisce in caso di assenza o di
impedimento; l'incarico ha durata quinquennale ed e' rinnovabile una sola
volta;
b) di un dirigente di prima fascia, delle amministrazioni dello Stato
ed equiparate, con l'incarico di direttore dell'Ufficio dell'Alto Commissario,
nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto
Commissario, ed al quale sono conferite funzioni di coordinamento della
struttura; l'incarico ha durata quinquennale e non e' rinnovabile;
c) di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione
di comando, secondo i rispettivi ordinamenti, con particolare riferimento
a portatori di una specifica qualificazione professionale informatica
ed amministrativa;
d) dei consulenti ed esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma
2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed assegnati al suo
ufficio.
2. Il contingente di personale che puo' essere assegnato all'Ufficio dell'Alto
Commissario e' determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Art. 7.
Spese di funzionamento
1.
I costi per il personale e per le spese di organizzazione e funzionamento
dell'Ufficio dell'Alto Commissario sono contenuti nei limiti previsti
dalla legge e, per quanto di competenza, sono sostenuti dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle proprie disponibilita' di
bilancio.
2. All'Alto Commissario compete un'indennita' di funzione, l'importo della
quale non puo' eccedere il totale del trattamento economico base del Presidente
di sezione delle Corte di cassazione, aumentato fino alla meta'. Al Vice
Commissario e' attribuita una indennita' di funzione nella misura massima
del settanta per cento dell'indennita' attribuita all'Alto Commissario;
al direttore dell'Ufficio compete la retribuzione prevista per la posizione
di capo dipartimento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
3. Il rendiconto consuntivo della gestione e' soggetto al controllo annuale
della Corte dei conti.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 ottobre
2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti
il 21 ottobre 2004
Ministeri istituzionali, registro
n. 10, foglio n. 256

Vuoi impostare OPINIONE
ON LINE come pagina iniziale?
Leggi
Blog

L'uso
di questo sito web implica l'accettazione dell' Accordo con gli utenti e della
Privacy. La consultazione del materiale contenuto nel sito non costituisce
una relazione di consulenza legale valida, come una consulenza legale
professionale.
Il
sito contiene sia materiali originali prodotti dallo staff di OPINIONE
ON LINE, sia documenti resi disponibili in rete da altri enti o organizzazioni.
Lo staff di OPINIONE ON LINE ricorda ai suoi lettori, che i testi pubblicati
nel sito e nel Forum, rispecchiano i punti di vista dei rispettivi autori.
OPINIONE ON LINE si limita ad offrire un'opportunità di comunicazione
a chi abbia elaborato lavori o articoli. A nostro avviso, infatti, qualunque
espressione di pensiero, purchè rispettosa dell'altrui dignità
e libertà espressiva, ha diritto di essere manifestata e divulgata,
per fornire ai lettori una base valutativa su cui formare i propri pareri.

|
|
|