LA
VERDA PEGO
Gruppo Esperantista
Marchigiano
S T A T U T O
Art.1
Il Gruppo Esperantista Marchigiano
( GEM) fondato nel 2002 operante nelle Marche con sede ad Ancona sotto il nome
di Gruppo Esperantista Marchigiano “La Verda pego”, è aderente alla
Federazione Esperantista Italiana (
FEI ) e, di conseguenza , all’ Universala
Esperanto Asocio ( UEA ).
Art.2
Suo scopo è collaborare alla diffusione della lingua internazionale
Esperanto, quale è definita dal Fondamento de Esperanto di L.L.Zamenhof
e dalle decisioni della Akademio de Esperanto.
Art.3
Il GEM opera senza fini di lucro e persegue gli ideali di pace e di
rispetto dei diritti umani, rimanendo neutrale nelle questioni
politico-partitiche e religiose.
Art.4
L’anno sociale coincide con quello solare.
A)
ONORARIO (vitalizio): chi, per particolari meriti, è proposto dal
Consiglio Direttivo (CD) e
approvato dalla FEI
B) GARANTE: chi versa annualmente almeno dieci quote associative ordinarie.
C) SOSTENITORE: chi versa annualmente almeno tre quote.
D) ORDINARIO: chi ha già trent’anni o li compie nel corso dell’anno.
E)
GIOVANE: chi non supera i trent’anni di età. La quota dai venticinque
anni in poi, salvo restando il
godimento dei benefici previsti per la categoria , è però quella
ordinaria.
F)
FAMILIARE: chi è convivente di un socio delle categorie B,C e D (non ha
il diritto al ricevimento
dei periodici).
G)
ADERENTE: persona o ente che versa un contributo annuo libero (non
acquisisce i diritti e
i doveri dei soci delle restanti categorie.
Art.6
Per
entrare a far parte del GEM come socio delle categorie di cui all’art. 5
(escluse la A e la G) occorre presentare domanda scritta , pagare una quota di
iscrizione annua (ridotta per le categorie E ed F ,come stabilito dalla F.E.I.)
, nonché impegnarsi ad osservare lo statuto ed ogni altra disposizione emessa
dai suoi Organi. L’iscrizione decorre dal giorno 1 gennaio precedente.
Art.7
Le richieste d’iscrizione devono essere accettate dal CD; sono
inaccettabili quelle di coloro che possono nuocere alle finalità sociali.
Art.8
Ogni socio viene considerato reiscritto
al GEM se non comunica le sue dimissioni per iscritto al CD entro il 31
Dicembre dell’anno precedente a quello da cui vuole far cessare
l’iscrizione.
Art.9
Si cessa di far parte del GEM in caso di :
- dimissioni
presentate per iscritto;
- cancellazione
presentata dal CD (in caso di svolgimento di attività contrastanti con le
finalità
sociali
o per ragioni di altro genere, che possano screditare il movimento esperantista)
;
- insolvenza,
qualora il socio non provveda a regolarizzare la propria posizione
entro il 30 giugno.
Art.10 Il socio dichiarato decaduto per insolvenza o dimissioni potrà riscriversi solo seguendo la prassi di cui agli articoli precedenti.
Art.11
Il CD deve notificare le proprie decisioni motivate alla persona a cui
viene respinta l’iscrizione e al socio dichiarato decaduto per cancellazione.
Essi possono appellarsi al CD entro 30 giorni dal ricevimento del relativo
provvedimento a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso in cui il
CD confermi la propria decisione, l’interessato, in seconda istanza, potrà
appellarsi al Collegio dei Probi Viri della FEI in occasione della sua prima
seduta.
III QUOTE SOCIALI
Art.12 La quota d’iscrizione comprende le spettanze della FEI alla quale è necessario adeguarsi e di cui si è soci con pieno diritto ai servizi ed alle agevolazioni , compreso lo status di “aligita membro” dell’UEA.
Art.13 La parte spettante al GEM viene modificata dall’AGO(Assemblea Generale Ordinaria ), su proposta del CD. Essa deve essere notificata ai soci non presenti all’AGO che l’ha deliberata ed è operante dall’anno successivo.
Art.14 La parte spettante al GEM delle quote dei soci Giovani va a formare una cassa autonoma, amministrata dalla categoria stessa.
Art.15 Il GEM è diretto ed amministrato da un CD di almeno cinque membri ,il cui numero viene deliberato dall’Assemblea Generale compreso il rappresentante della Sezione Giovanile . I componenti del CD devono essere soci di età superiore ai diciotto anni. Qualora l’SG, all’atto delle votazioni, non abbia espresso un candidato, il CD verrà interamente eletto dall’AGO. In caso di parità fra due candidati si procederà immediatamente al ballottaggio. In caso di elezioni è consentito il voto per corrispondenza.
Art.16 Il CD dura in carica tre anni ed i suoi membri sono sempre rieleggibili.
Art.17 Il CD elegge nel suo seno, facendo riferimento alle proposte assembleari:
- A. Il PRESIDENTE: egli rappresenta il GEM, ne tutela il prestigio,ne sorveglia l’andamento e cura:
- l’osservanza dello Statuto, del Regolamento Generale (RG) e delle deliberazioni del CD; è responsabile di ogni comunicazione scritta ai soci ed all’esterno,che dovrà pertanto ottenere il suo assenso prima di essere divulgata . Il Presidente può delegare alcuni suoi compiti al Vice-Presidente ed ad altri componenti il CD.
- B. Il VICE-PRESIDENTE sostituisce il presidente assumendone le attribuzioni in caso di necessità.
- C. Il SEGRETARIO : redige i verbali delle Assemblee Generali , delle seduta del CD, provvede all’ordinaria amministrazione secondo le delibere del CD. Cura inoltre l’archivio dei documenti e della corrispondenza del GEM.
- D. l’AMMINISTRATORE-CASSIERE.: provvede all’amministrazione finanziaria, secondo le delibere del CD ed alla stesura dei bilanci consuntivo e preventivo.
Art.18 Per raggiungere particolari fini il CD può conferire specifici incarichi a singoli soci o costituire apposite commissioni, precisandone i compiti ed i limiti. Chi riceve un incarico deve relazionarne al CD.
Art.19 Il CD si riunisce almeno una volta al bimestre. Esso può anche essere convocato dal Presidente , dietro sua iniziativa, o in seguito a richiesta scritta di almeno due consiglieri.
Art.20 L’OdG è predisposto dal Presidente che decide circa la priorità da dare agli argomenti da trattare.
Art.21 Ogni socio può disporre per iscritto argomenti all’OdG ( Ordine del Giorno ), dandone comunicazione al Presidente almeno cinque giorni prima della data della riunione.
Art.22 Ordinariamente, gli argomenti non inserti nell’OdG non devono essere trattati, se non in fine di seduta e in seguito a preliminare decisione votata dal CD; può essere fatta eccezione solo nei casi della massima importanza ed urgenza.
Art.23 I consiglieri ed i sindaci devono essere avvisati per iscritto dell’OdG e di ogni altra notizia relativa alla seduta almeno cinque giorni prima, a meno che non si tratti di un aggiornamento di seduta precedente, nel qual caso gli avvisi sono inviati solo agli assenti in tale seduta.
Art.24
Le sedute del CD sono valide quando vi partecipano almeno la maggioranza
dei componenti.
Art.25
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Art.26 Se durante il suo mandato un membro del CD non è presente in tre riunioni consecutive non giustificate , esso viene considerato decaduto da consigliere e sostituito dal socio che ha più voti tra i non eletti .La deliberazione è subito presa dal CD e il Segretario è incaricato di darne comunicazione agli interessati. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.
Art.27 Sono ammesse motivate dimissioni scritte da una delle cariche sociali. Spetta allo stesso CD decidere se il dimissionario potrà essere inserito nelle liste delle più vicine elezioni.
Art.28 Il controllo dell’amministrazione del GEM spetta a tre sindaci . Essi sono eletti dall’AGO ogni tre anni, con proprie liste, insieme con i consiglieri, con i criteri validi per questi.
Art.29 Alla prima riunione essi eleggono un primo Sindaco con funzioni di coordinamento.
Art.30 I sindaci devono esaminare la contabilità e controllare la cassa, ogni volta che lo ritengono opportuno e comunque almeno una volta l’anno. Di tali visite devono dare notizia al CD e presentare all’AGO una dettagliata relazione scritta , da far pervenire al CD prima dell’Assemblea Generale.
Art.31 Essi possono partecipare ,anche individualmente e senza diritto di voto , alle riunioni del CD con funzione consultiva.
VI SEZIONE
GIOVANILE
Art.32 In seno al GEM è costituita la Sezione Giovanile (SG) di cui fanno parte i soci della categoria E dell’art.5.
Art.33 La SG ha lo scopo di diffondere , con opportune iniziative, la lingua Esperanto e gli ideali del movimento esperantista nell’ambiente giovanile.
Art.34 La SG è diretta da un proprio CD , eletto dai soci Giovani , composto da almeno cinque membri. Per l’elezione e il funzionamento di esso valgono le norme del presente Statuto e quelle del Regolamento della categoria stessa.
Art.35 Il CD della SG elegge nel suo seno:
- A. il Presidente
- B. Il Vice-Presidente
- C. il Segretario
- D. l’Amministratore-Cassiere
Quest’ultimo amministra la cassa autonoma della SG, sempre controllabile dai Sindaci. I compiti dei Consiglieri di cui ai punti A,B e C del presente articolo sono gli stessi dei corrispondenti dell’art.17. Il CD della SG elegge inoltre il proprio rappresentante di cui all’art.15 .
Art.36 L’AGO dei soci è convocata di regola ogni anno entro il mese di aprile.Compito dell’AGO è di eleggere il CD a scrutinio segreto e discutere e votare la relazione morale e i bilanci consuntivo e preventivo del GEM.
Art.37
Il CD è tenuto a far conoscere ai soci , almeno quindici giorni prima
della data di convocazione, l’OdG, la relazione morale del Presidente, la
relazione dei Sindaci, lo Stato Patrimoniale con i bilanci consuntivo e
preventivo e la lista dei candidati da eleggere. I membri del CD non partecipano
alle votazioni sulla relazione morale e i bilanci. Qualora la relazione morale
e\o i bilanci non vengano approvati, il CD decade.In tal caso l’AGO viene
riconvocata non oltre 60 giorni , per procedere a nuove elezioni.
Art.38
Hanno diritto di voto nell’AGO i soci delle varie categorie
dell’art.5 (esclusa la G) di età non inferiore ai sedici anni,iscritti almeno
dall’anno precedente e in regola da quanto previsto dal presente Statuto. Un
socio può rappresentare, per delega, non più di un altro iscritto avente
diritto.
Art.39 L’AGO è valida se vi partecipano almeno la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto , deleghe comprese, in prima convocazione, e con qualunque numero nella seconda.
Art.40 Riguardo all’OdG dell’AGO vale quanto previsto dagli art. 20,21,22 del presente Statuto.
Art.41
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.
Art.42 L’AGS, convocabile d’iniziativa del CD o dietro richiesta scritta di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto e comunque non meno di cinque, viene indetta nel caso si debbano trattare argomenti di straordinaria amministrazione o di particolare importanza e\o urgenza.
Art.43
Per l’AGS valgono le norme stabilite per l’AGO , salvo che le
deliberazioni devono essere prese dalla maggioranza assoluta dei soci presenti
aventi diritto al voto e che il preavviso di essa va comunicato almeno 20 giorni
prima della data della seduta.
Art.44
Per lo scioglimento del GEM deve provvedere l’AGS
( Assemblea Generale Straordinaria ) con una maggioranza di almeno due
terzi dei soci presenti aventi diritto al voto. Dopo la liquidazione l’attivo
netto verrà erogato alla FEI o a ente suo eventuale successore ed è comunque
esclusa la divisione tra i soci.
Art.45 Per le modifiche del presente Statuto deve prevedere l’AGS.
Art.46 Per una più pratica applicazione del presente Statuto il CD può emanare un RG dallo stesso modificabile , da considerarsi parte integrante di esso.
Art.47
Quanto previsto dall’art. 16 avrà decorrenza dall’elezione del CD
successiva alla modifica dello Statuto. I restanti articoli si intendono validi
dall’approvazione dello Statuto stesso.
Art.48 Le quote degli associati , i beni provenienti da lasciti, donazioni od acquisti ed ogni altro provente, compresi i contributi volontari dei soci, costituiscono il patrimonio dell’Associazione. Il presente Statuto è in vigore dal 01/01/2002.
ABBREVIAZIONI
USATE:
GEM = Gruppo Esperantista Marchigiano
FEI = Federazione Esperantista Italiana
UEA = Universala
Esperanto Asocio
CD = Consiglio
Direttivo
CP = Consiglio
di Presidenza
AGO = Assemblea Generale Ordinaria
AGS = Assemblea
Generale Straordinaria
OdG = Ordine
del Giorno
SG = Sezione
Giovanile
RG = Regolamento
Generale